Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1969 al 17 luglio 1980. Leggi il testo vigente →
(Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia: ((a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette)); 20
- b)la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1962, n. 1338
10con decorrenza dal 1 luglio 1962
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
18Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 maggio 1968.
L. 30 aprile 1969, n. 153
20La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 43) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Testo vigente dal 1 maggio 1969 al 17 luglio 1980 · versione 20 su Normattiva