Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1965 al 15 agosto 1965. Leggi il testo vigente →
(Art. 12 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15). Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:
- a)il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra ((sia dirette che indirette)); 10
- b)la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1962, n. 1338
10con decorrenza dal 1 luglio 1962
La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche abbiano effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
Testo vigente dal 7 aprile 1965 al 15 agosto 1965 · versione 13 su Normattiva