Art. 57 — Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1990 al 22 febbraio 1995. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 5, sexies D.L. n. 333/81, conv. con mod. L.n. 456/1981 1. Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania, instituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in:
- 1)soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata;
- 2)soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento;
- 3)soprintendenza archeologica di Pompei;
- 4)soprintendenza per i beni ambientali, arhitettonici, artistici, e storici di Salerno e Avellino.
[2]Art. 53, c. 1 L.n. 219/1981 2. Il Ministero per i beni culturali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 23, completa l'esecuzione del piano straordinario nel quale sono stati individuati, oltre agli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici, della Campania e della Basilicata, anche forme di riattivazione parziale e sono state individuate adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, al fine di garantire l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche' possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.
[3]Idem, c.2 3. Il Ministero per i beni culturali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale peri beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.
[4]Idem, c.3 4. Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane possono proporre un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura o per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.
Testo vigente dal 12 aprile 1990 al 22 febbraio 1995 · versione 0 su Normattiva