Art. 55
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[1](Applicabilita' di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni).
[2]Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, ((...)), 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio. Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennita' che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro. Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto - legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del "Fondo per le indennita' agli impiegati" previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso. ((...)) si possono perseguire le indennita' premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'((Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica)). ((Non si possono perseguire)) i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.
[3]1a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1957, n. 17
1aLa L. 3 febbraio 1957, n. 17 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le esenzioni da imposta di bollo, previste dagli articoli 47 e 55 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1965, con effetto dalla data di scadenza stabilita dall'art. 47, primo comma, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492".
Testo vigente dal 15 maggio 2005 al 1 gennaio 2006 · versione 11 su Normattiva