Art. 69Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta, a norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la meta' dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista, delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la meta' dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art69 · fonte su Normattiva