Art. 114
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[1]Contenuto della dichiarazione (articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
- a)le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
- b)le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
- c)la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
- d)i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
- e)gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'articolo 87, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
- f)i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
- g)i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 97, comma 1, lettera e);
- h)le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
- i)il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
- l)il valore netto dell'asse ereditario;
- m)le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, con l'indicazione dei documenti di prova;
- n)il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie. 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), h), m) e n), limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera e) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera i) limitatamente al suo domicilio. 3. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente. 4. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva