Art. 115
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026. Leggi il testo vigente →
[1]Allegati alla dichiarazione (articolo 30 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
- a)il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
- b)il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale;
- c)la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione;
- d)la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- e)la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui agli articoli 100, comma 1, e 101, comma 1, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui allo stesso articolo 101, comma 1, lettera c);
- f)la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- g)i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 110 e 111;
- h)il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 112, comma 4. 2. Se il dichiarante e' un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato. 3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. 5. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'articolo 11, commi 5 e 6. 6. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al dichiarante, invitandolo a integrarla e, nel caso previsto dall'articolo 108, comma 2, secondo periodo, a esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso. 7. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione di cui all'articolo 98, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 110 e 111, si applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'articolo 108, comma 4.
Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva