Art. 139
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[1]Aliquote dell'imposta
[2]L'imposta e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva secondo la tabella allegata. L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza fra il reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo precedente e la somma di lire 540.000.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva