Art. 139
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[1]Aliquote dell'imposta
[2]L'imposta complementare progressiva e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 ed inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento. Le aliquote sono determinate in base alle formule:
[3]___
- a)y = 0,023025 \/ x - 0,0000472 x + 0,00874 per i redditi fino a lire 5.000.000; ______
- b)y = 0,06 + 0,02652 \/ x - 5 per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con x si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y L'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione:
[4]Reddito Aliquota imponibile percentuale ----------------------------------- 240.000 2,00 500.000 2,50 1.000.000 3,17 2.000.000 4,12 3.000.000 4,85 5.000.000 6,00 10.000.000 11,93 20.000.000 16,27 30.000.000 19,26 40.000.000 21,69 50.000.000 23,79 100.000.000 31,85 200.000.000 43,03 300.000.000 51,55 400.000.000 58,71 500.000.000 65,00
[5]L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza tra il reddito complessivo determinato ai sensi degli articoli precedenti e la somma di lire 720.000. Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sara' pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo le formule indicate nel presente articolo e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondato, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 maggio 1959, n. 361
2La L. 28 maggio 1959, n. 361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' elevato a lire 720.000".
L. 18 aprile 1962, n. 209
13con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 18 aprile 1962, n. 209 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1962.
L. 1 marzo 1964, n. 113
19La L. 1 marzo 1964, n. 113 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito, all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, gia' variato in lire 720.000 a norma della legge 28 maggio 1959, n. 361, e' elevato a lire 960.000".
Testo vigente dal 9 aprile 1964 al 1 gennaio 1974 · versione 17 su Normattiva