Art. 139
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[1]Aliquote dell'imposta
[2]L'imposta e' applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva secondo la tabella allegata. L'importo dovuto a titolo d'imposta non puo' superare, in alcun caso, la differenza fra il reddito complessivo determinato ai sensi dell'articolo precedente e la somma di lire 540.000.
[3]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 maggio 1959, n. 361
2La L. 28 maggio 1959, n. 361 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e' elevato a lire 720.000".
Testo vigente dal 1 luglio 1959 al 24 maggio 1962 · versione 1 su Normattiva