Art. 159

[1]complessivo delle societa' e degli enti non commerciali non residenti (articolo 153 decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 82 comma 1, lettera d), e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, a esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 25. 3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato secondo le disposizioni del Titolo I, a eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 150. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e m). Si applica la disposizione dell'articolo 155, comma 1, secondo periodo. 4. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati all'articolo 14, comma 1, lettere a), q), r), s) e t). La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 156, comma 1, terzo periodo. 5. Agli enti non commerciali che esercitano attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano gli articoli 152, comma 5, e 150. 6. Sono altresi' deducibili:

  • a)le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate all'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e segnalate nelle proposte formulate dalle competenti commissioni regionali di cui all'articolo 137, comma 1, del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 135 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo svolgimento di studi e ricerche aventi a oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione dell'autorita' statale competente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal reddito. L'autorita' statale competente da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
  • b)le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
  • c)le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 7. L'autorita' statale competente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c) effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.

Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art159 · fonte su Normattiva