Art. 233
[1]esclusi dal regime forfetario (articolo 1, comma 57, legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 17, legge 13 dicembre 2024, n. 203)
[2]1. Non possono avvalersi del regime forfetario:
- a)le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b)i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto stabilito dal capo II del titolo XVII del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
- c)i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 154, comma 1, del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10;
- d)gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, ovvero che controllano direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
- e)
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva