Art. 262
[1]fiscale nella fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP (prodotti pensionistici individuali paneuropei) (articolo 15, commi da 3 a 7, decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114)
[2]1. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, erogate in forma di capitale o di prelievo, fino a un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale o in forma di prelievi sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta e a quelli di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n), se determinabili. 4. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate:
- a)dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievi;
- b)dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita. 5. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta se determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero e non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la ritenuta e' applicata direttamente dal soggetto operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva