Art. 332
[1]successive alla presentazione della comunicazione e variazioni della aliquota fiscale (articolo 32 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. L'incremento netto delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva ai fini della determinazione del valore delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa nell'esercizio in cui tale incremento e' contabilizzato. 2. La riduzione netta delle imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva, ai fini dell'articolo 336, comma 1, per la determinazione delle imposte rilevanti rettificate, dell'aliquota di imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa relative a tale esercizio. In deroga al primo periodo, una riduzione netta di imposte rilevanti di un esercizio precedente rileva secondo quanto stabilito nel comma 1 a seguito di opzione dell'impresa dichiarante. Tale opzione puo' essere esercitata, ai sensi dell'articolo 352, comma 2, se la riduzione netta delle imposte rilevanti di un dato Paese relative a un esercizio precedente, rispetto a quelle registrate nell'esercizio di competenza, e' inferiore a euro 1 milione. 3. Se in un esercizio si determina una variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite contabilizzata da un'impresa in conseguenza della diminuzione dell'aliquota d'imposizione al di sotto dell'aliquota minima d'imposta, tale riduzione rileva, ai sensi dell'articolo 328, in relazione all'esercizio con riferimento al quale sono state contabilizzate le imposte oggetto di riduzione. A seguito di opzione esercitata dall'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 352, comma 2, le disposizioni del primo periodo non trovano applicazione qualora la variazione delle imposte rilevanti, per un dato Paese, sia inferiore a euro 1 milione rispetto a quelle contabilizzate nell'esercizio di competenza. 4. Se in un esercizio le imposte anticipate e differite relative a un Paese sono state contabilizzate utilizzando una aliquota d'imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta in quel Paese e' successivamente incrementata, la variazione del valore netto delle imposte anticipate e differite, calcolata avendo a riferimento una aliquota non superiore all'aliquota minima d'imposta, rileva, ai sensi dell'articolo 328, esclusivamente nell'esercizio in cui le stesse sono pagate. 5. Se un importo superiore a euro 1 milione di imposte correnti che sono state contabilizzate da un'impresa con riferimento a un esercizio e che hanno concorso a determinare il relativo valore delle imposte rilevanti rettificate non e' pagato alle autorita' competenti entro il terzo anno successivo all'ultimo giorno dell'esercizio, l'aliquota di imposizione effettiva e l'imposizione integrativa relative all'esercizio di contabilizzazione sono ricalcolati ai sensi dell'articolo 336, comma 1 escludendo l'importo non pagato dal relativo valore delle imposte rilevanti rettificate.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva