Art. 132-bis — Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
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(( (Denunzia al pubblico ministero). Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.
Testo vigente dal 19 ottobre 1999 al 10 aprile 2002 · versione 17 su Normattiva