Art. 132-bisDenunzia al pubblico ministero ed al tribunale

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1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'Ufficio italiano cambi (UIC) possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile

Testo vigente dal 10 aprile 2002 al 29 febbraio 2004 · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art132bis · fonte su Normattiva