Art. 132-bis — Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
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(( (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 1 marzo 2010 · versione 21 su Normattiva