Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia -Riparto di giurisdizione - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Disposizione abrogativa delle norme che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Disposizione direttamente conseguente alla disciplina dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Riviviscenza delle norme illegittimamente abrogate.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385 del 1993 che attribuisce alla Corte d'appello di Roma la competenza funzionale per le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia. Infatti, l'impugnata disposizione é direttamente conseguente a quelle, dichiarate illegittime per eccesso di delega, che affidano le stesse controversie al Tar Lazio, sede di Roma, in sede di giurisdizione esclusiva estesa al merito. Pertanto, per effetto della ritenuta incostituzionalità di una norma recante un'abrogazione espressa, tornano ad avere applicazione le disposizioni illegittimamente abrogate.
sentenza 94/2014massima n. 37871 Riguarda ancheart. 4 Codice del processo amministrativo
BANCA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ILLECITI AMMINISTRATIVI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCHE - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA - INDIVIDUAZIONE - RICORSO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA SOLO QUANDO SIA NECESSARIO PUNIRE L'INOSSERVANZA AL COMPORTAMENTO NORMATIVAMENTE RICHIESTO (CRITERIO DELLA NECESSARIETA' DELLA SANZIONE).
La legge 19 febbraio 1992, n. 142, nel delegare il Governo ad emanare decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a numerose direttive comunitarie, ha stabilito sia i criteri e principi direttivi generali della delega legislativa, destinati a valere per tutte le direttive da recepire, il contenuto delle quali costituisce anch'esso principio e criterio della delega legislativa, sia ulteriori criteri speciali per le diverse materie cui si riferiscono le singole direttive: i distinti criteri, generali e speciali, unitamente al contenuto delle direttive da attuare, costituiscono la base della delega legislativa ed integrandosi reciprocamente vanno coordinati per essere interpretati unitariamente. In materia di sanzioni amministrative bancarie - le quali, pur essendo afflittive in minor grado rispetto a quelle penali, rispondono anch'esse al principio di legalita' - vale l'esigenza, gia' altre volte espressa dalla Corte con riguardo alla materia penale, che la delega sia enunciata con una precisa indicazione di criteri. Nella specie i criteri e principi direttivi, pur attribuendo al Governo una delega assai ampia, prevedono il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessarieta', sicche' non e' in alcun modo prefigurata una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunita'. La valutazione di necessarieta' della sanzione amministrativa per la tutela degli interessi sostanziali puo' essere ricondotta ad un apprezzamento in precedenza espresso dallo stesso legislatore in quei settori dell'ordinamento gia' caratterizzati dalla presenza di norme sanzionatorie, ma puo' anche essere desunta da altri elementi della delega legislativa, risultanti dalle stesse direttive comunitarie da attuare. [Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38]. (v. la massima seguente). - Nel senso che i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati quando hanno ad oggetto sanzioni (penali), S. n. 53/1997. red.: S. Evangelista
sentenza 49/1999massima n. 24473 Riguarda ancheart. 144 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
BANCA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ILLECITI AMMINISTRATIVI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCHE - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA, PER AVERE IL LEGISLATORE DELEGATO LEGIFERATO IN CARENZA ASSOLUTA DI DELEGA LEGISLATIVA AD INTERVENIRE SULLA PREESISTENTE DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione alla legge di delegazione 19 febbraio 1992, n. 142, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 144 e 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciati per la carenza assoluta di delega legislativa ad intervenire sulla preesistente disciplina delle sanzioni amministrative per gli illeciti commessi dagli amministratori di banche, dettata dalla legge bancaria del 1936-38. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, non mancano, per le sanzioni amministrative, principi che costituiscono il fondamento delle norme delegate e ne fissano i limiti, anche da un punto di vista interpretativo (v. massima B). In particolare, la direttiva comunitaria 89/646/CEE - che costituisce anch'essa criterio direttivo della delega legislativa, e rispetto alla quale il testo unico approvato con il d.lgs. n. 385 del 1993 rappresenta la conclusione del processo di adeguamento -, prevede che possano essere assoggettati a sanzione gli enti creditizi ed i dirigenti responsabili che si sono resi colpevoli di infrazioni di disposizioni in materia di controllo dell'esercizio dell'attivita' creditizia. In questo contesto, e' pertanto escluso che viga un criterio di responsabilita' oggettiva e che i dirigenti responsabili, da individuare in ragione dell'esercizio dei poteri inerenti alle loro funzioni, possano subire sanzioni indipendentemente da colpa, richiesta, oltre che dai principi della delega, anche in base alle regole generali (artt. 3 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689); mentre con riferimento alla procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la delega consente, nell'ambito del coordinamento delle disposizioni in materia creditizia e finanziaria, di modificare la determinazione degli organi competenti a provvedere, tenendo conto della nuova articolazione delle loro competenze, sicche' legittimamente il legislatore delegato ha escluso che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, al quale e' affidata l'alta vigilanza in materia bancaria, non debba piu' esprimere il parere sull'adozione di singoli provvedimenti sanzionatori. - Per l'affermazione che il testo unico approvato con d.lgs. n. 385 del 1993 si presenta come direttamente attuativo della direttiva 89/646/CEE, v. S. n. 224/1994; sulla necessita' di leggere le norme delegate nella portata e con il significato compatibile con i principi della legge di delega, S. n. 15/1999 e n. 418/1996. red.: S. Evangelista
sentenza 49/1999massima n. 24474 Riguarda ancheart. 33 d.lgs. 481/1992art. 34 d.lgs. 481/1992art. 144 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 3 legge 689/1981art. 12 legge 689/1981
BANCA - SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICATE DAL MINISTRO DEL TESORO - RECLAMO ALLA CORTE D'APPELLO DI ROMA CHE DECIDE CON DECRETO MOTIVATO - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE 'EX' ART. 111 COST. - PRECLUSIONE DEL RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE, CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI FAR VALERE L'INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE COME VIZIO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI SANZIONI VALUTARIE NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - SPECIALITA' DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA - LIMITI ALLA IMPUGNABILITA' CONSEGUENTI ALLA ASSUNZIONE DELLA DECISIONE CON DECRETO, IN ESITO AD UN PROCEDIMENTO CAMERALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 145, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), denunciato in quanto, prevedendo che il reclamo contro il decreto del Ministro del tesoro che applica le sanzioni amministrative e' deciso dalla Corte d'appello di Roma in camera di consiglio con decreto motivato, permette l'impugnazione della decisione con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, in diretta applicazione dell'art. 111 Cost. e non, invece, con l'ampiezza prevista per l'impugnazione delle sentenze - tra cui quelle che concludono il giudizio di opposizione alle comuni ordinanze-ingiunzione che applicano sanzioni pecuniarie amministrative pure in materia valutaria - dall'art. 360, numero 5, cod. proc. civ., che consente di dedurre quale motivo di gravame anche la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Difatti rientra nella discrezionalita' del legislatore, da esercitare nel limite della ragionevolezza, modellare i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinare l'esercizio della tutela giurisdizionale: limite non valicato nella specie, giacche' la particolarita' della materia della vigilanza sul corretto esercizio dell'attivita' bancaria e la specialita' dei controlli e delle procedure previsti in tale settore giustificano, in continuita' con la precedente disciplina dettata dalla legge bancaria del 1936-38, la scelta di mantenere con carattere di specialita' anche la procedura sanzionatoria amministrativa, in caso di infrazioni, e di assicurare la tutela giurisdizionale secondo il rito camerale, con i conseguenti limiti, quanto alla impugnabilita' per cassazione della decisione assunta con decreto, individuati dalla piu' recente giurisprudenza di legittimita'. - Sulla discrezionalita' del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, cfr. S. n. 94/1996 e n. 471/1992; O. nn. 448 e 305/1998; sull'ambito del ricorso per cassazione 'ex' art. 111 Cost., v. Cass., sez. un., 16 maggio 1992, n. 5888. red.: S. Evangelista
sentenza 49/1999massima n. 24475 Riguarda ancheart. 23 legge 689/1981art. 23 Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria.art. 90 r.d.l. 375/1936