Art. 145Procedura sanzionatoria

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(( Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni. )) Il Ministro del tesoro, sulla base della proposta della Banca d'Italia, provvede ad applicare le sanzioni con decreto motivato. (( Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, e' pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni previste nel presente titolo e' pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo 8. )) Contro il decreto del Ministro del tesoro e' ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere notificato alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. La Banca d'Italia trasmette alla corte di appello gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni. La corte di appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini per la presentazione di memorie e documenti nonche' consentire l'audizione, anche personale, delle parti. Il giudizio della corte di appello e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Copia del decreto e' trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia per la pubblicazione per estratto sul bollettino previsto dall'art. (( 8. L'esecuzione delle sanzioni previste dall'articolo 144, ivi compresa l'eventuale iscrizione a ruolo e le connesse incombenze, anche di tipo coattivo, ha luogo a cura delle direzioni regionali delle entrate del Ministero delle finanze competenti per territorio. Le banche, le societa' e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 1 settembre 1996 al 19 ottobre 1999 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art145 · fonte su Normattiva