Art. 60 — Composizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 25 febbraio 2007. Leggi il testo vigente →
Il gruppo bancario e' composto alternativamente:
- a)dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b)dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 25 febbraio 2007 · versione 0 su Normattiva