Art. 60Composizione

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Il gruppo bancario e' composto alternativamente:

  • a)dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
  • b)dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.

Testo vigente dal 25 febbraio 2007 al 16 aprile 2014 · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art60 · fonte su Normattiva