Art. 60 — Composizione
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Il gruppo bancario e' composto alternativamente:
- a)dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b)dalla societa' finanziaria capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie.
Testo vigente dal 25 febbraio 2007 al 16 aprile 2014 · versione 35 su Normattiva