Art. 60 — Composizione
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Il gruppo bancario e' composto alternativamente:
- a)dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b)dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia ((...)), le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021 · versione 75 su Normattiva