Art. 60Composizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 2014 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

Il gruppo bancario e' composto alternativamente:

  • a)dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
  • b)dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.

Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 27 giugno 2015 · versione 70 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art60 · fonte su Normattiva