Art. 60 — Composizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 2014 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
Il gruppo bancario e' composto alternativamente:
- a)dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
- b)dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 27 giugno 2015 · versione 70 su Normattiva