Art. 260 — Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale
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Le provviste di bordo di origine nazionale sbarcate dalle navi o dagli aeromobili per la immissione in consumo nel territorio doganale sono esenti da diritti doganali, salvo il recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione. Se si tratta di navi od aeromobili non ammessi al trattamento di cui al primo comma di ciascuno degli articoli 254 e 258, lo sbarco delle provviste predette puo' essere effettuato prescindendo anche dalle formalita' doganali.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva