Art. 17

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[1]Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali

[2]Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali e di telecomunicazioni nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art17 · fonte su Normattiva