Art. 17
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[1]Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali
[2]Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali e di telecomunicazioni nonche' le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva