Art. 403
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. Leggi il testo vigente →
[1]Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti
[2]Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorita' locale di pubblica sicurezza e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000. L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva