Art. 166 — Abusivismo
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E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
- a)svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- b)offre in Italia quote o azioni di OICR;
- c)offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva