Art. 166Abusivismo

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E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

  • a)svolge servizi o attivita' di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
  • b)offre in Italia quote o azioni di OICR;
  • c)offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attivita' di investimento. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di ((consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)) senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi o attivita' di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero l'attivita' di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 26 agosto 2017 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art166 · fonte su Normattiva