Art. 166 — Abusivismo
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E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
- a)svolge servizi ((o attivita')) di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- b)offre in Italia quote o azioni di OICR;
- c)offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi ((o attivita')) di investimento. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi ((o attivita')) di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 4 settembre 2013 · versione 25 su Normattiva