Art. 194 — Deleghe di voto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010. Leggi il testo vigente →
Chiunque effettua o da' incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 20 marzo 2010 · versione 0 su Normattiva