Art. 194 — Deleghe di voto
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.27)). (( Il promotore di una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentomila. )) (( La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate che viola l'articolo 135-undecies, comma 4. ))
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 27 giugno 2015 · versione 35 su Normattiva