Art. 33 — Attivita' esercitabili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003. Leggi il testo vigente →
La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV. Le societa' di gestione del risparmio possono:
- a)prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- b)istituire e gestire fondi pensione;
- c)svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Il gestore del fondo puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003 · versione 0 su Normattiva