Art. 33 — Attivita' esercitabili
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Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonche' amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti. Le Sgr possono altresi':
- a)prestare il servizio di gestione di portafogli;
- b)istituire e gestire fondi pensione;
- c)svolgere le attivita' connesse o strumentali;
- d)prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr gestiti;
- e)prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
- f)commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
- g)prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attivita' previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresi' svolgere le attivita' connesse e strumentali. Le Sgr, le Sicav e le Sicaf possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega e' effettuata con modalita' tali da evitare lo svuotamento di attivita' della societa' stessa ed e' esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, ferma restando la responsabilita' della Sgr, della Sicav e della Sicaf nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.
Testo vigente dal 9 aprile 2014 al 26 agosto 2017 · versione 58 su Normattiva