Art. 33 — Attivita' esercitabili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 2007 al 13 maggio 2012. Leggi il testo vigente →
La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata:
- a)alle SGR e alle SICAV;
- b)alle societa' di gestione armonizzate limitatamente all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2). Le SGR possono: (( a) prestare il servizio di gestione di portafogli;))
- b)istituire e gestire fondi pensione;
- c)svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
- d)prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
- e)prestare (( il servizio di consulenza in materia di investimenti)). (( e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr propri o di terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.)) La SGR puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore. (( La Sgr puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. ))
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 13 maggio 2012 · versione 25 su Normattiva