Art. 33 — Attivita' esercitabili
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La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata:
- a)alle SGR e alle SICAV;
- b)alle societa' di gestione armonizzate; l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1), puo' essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di investimento armonizzati. Le SGR possono:
- a)prestare il servizio di gestione di portafogli;
- b)istituire e gestire fondi pensione;
- c)svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
- d)prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria ((o altrui)) istituzione;
- e)prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
- e-bis)commercializzare quote o azioni di ((OICR di terzi)), in conformita' alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 47)). La Sgr puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati.
Testo vigente dal 13 maggio 2012 al 9 aprile 2014 · versione 48 su Normattiva