Art. 14

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[1]di Amministrazione

[2]La Cassa per il Mezzogiorno e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da diciotto membri scelti tra esperti di particolare competenza nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri, previa comunicazione dei nominativi alla commissione parlamentare di cui all'art. 4. (1) Dei membri del Consiglio, nove sono designati dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglie, Sicilia e Sardegna. (2) I membri del Consiglio di Amministrazione designati dalle Regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra i consiglieri regionali. (3) Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica cinque anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati. (4) Con le stesse procedure previste ai precedenti commi si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.(5) Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore generale della Cassa per il Mezzogiorno. (6) (1) Art. 5, c. 3°, L. n. 183/1976

[3](2) Art. 5, c. 4°, L. n. 183/1976

[4](3) Art. unico, D.L. n. 698/1976 conv. L. n. 769/1976

[5](4) Art. 22, u.c., L. n. 717/1965; art. 20, c. 3°, L. n. 646/1950

[6](5) Art. 20, c. 2°, L. n. 646/1950

[7](6) Art. 22, u.c, L. n. 717/1965; art. 20, c. 3°, L. n. 646/1950

Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 26 agosto 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art14 · fonte su Normattiva