Art. 7
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[1]attribuzioni delle Regioni meridionali
[2]Le Regioni meridionali esercitano ai sensi del presente testo unico le seguenti attribuzioni:
- 1)effettuano gli interventi di cui agli articoli 43, 44 e 45; (1)
- 2)predispongono i progetti speciali previsti dall'art. 47; (2) 3) eleggono i rappresentanti chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 8; (3)
- 4)designano i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa di cui all'art. 14; (4)
- 5)effettuano, ai sensi dell'art. 139, il passaggio delle opere realizzate e collaudate dalla Cassa; (5)
- 6)delimitano le zone che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riconosce particolarmente depresse ai sensi del quinto comma dell'art. 69; (6) 7) esprimono, ai sensi del primo comma dell'art. 74, parere al CIPI in ordine alla individuazione delle infrastrutture da attuare in connessione con iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi; (7)
- 8)possono partecipare al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito dello ENAPI, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69; (8)
- 9)possono esprimere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71 parere al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sulla domanda di credito agevolato e/o di contributo per la realizzazione di iniziative industriali. (9)
[3](1) Art. 7, L. n. 183/1976
[4](2) Idem, art. 8, c. 3°
[5](3) Idem, art. 3, c. 1°
[6](4) Idem, art. 5, c. 4°
[7](5) Idem, art. 6, c. 7°
[8](6) Idem art. 10, c. 5°
[9](7) Idem, art. 12, c. 1°
[10](8) Idem, art. 19, c. 2°
[11](9) Art. 14, c. 3°, D.P.R. n. 902/1976
Testo vigente dal 29 maggio 1978 al 26 agosto 1978 · versione 0 su Normattiva