Art. 91

[1]del capitale di fondazione del Banco di Napoli e del fondo di dotazione del Banco di Sicilia

[2]I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli artt. 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.(1) Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia destinano le somme conferite ai sensi del precedente comma, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondo di dotazione, secondo quanto disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali sono approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.(2) Le eventuali somme residue sono iscritte, in appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi delle leggi indicate al primo comma del presente articolo.

[3](1) Art. 1, L. n. 167/1960

[4](2) Idem, art. 2

Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art91 · fonte su Normattiva