Art. 10 ivaOperazioni esenti dall'imposta

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Sono esenti dall'imposta:

  • 1)le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica alle locazioni finanziarie;
  • 2)il servizio postale e il servizio telegrafico nazionale;
  • 3)i servizi di riscossione dei tributi, compresi i diritti sulle pubbliche affissioni;
  • 4)le operazioni di credito degli istituti e delle aziende di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, comprese le fidejussioni e altre malleverie;
  • 5)le operazioni di credito agrario effettuate da enti diversi dagli istituti e aziende di cui al numero precedente;
  • 6)le operazioni degli istituti di credito su pegno relative alle vendite all'asta di oggetti pignorati;
  • 7)le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilita' riconosciute tali con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
  • 8)le prestazioni dipendenti da contratti di assicurazione e riassicurazione e di vitalizio e le prestazioni di intermediazione relative;
  • 9)le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone, considerando urbani anche i trasporti classificati tali ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 8 ottobre 1955, e comunque quelli effettuati fra comuni non distanti piu' di cinquanta chilometri. Si considera pubblico anche il trasporto mediante veicoli da piazza;
  • 10)le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • 11)le prestazioni di cura e ricovero rese da ospedali, cliniche e case di cura autorizzate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
  • 12)i trasporti con autoambulanze effettuati da imprese autorizzate;
  • 13)i servizi di pompe funebri;
  • 14)le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere rese da scuole o istituti riconosciuti, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici ancorche' effettuate da collegi o pensioni annessi o dipendenti;
  • 15)le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
  • 16)le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
  • 17)le prestazioni relative alla tutela dei diritti di autore, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
  • 18)le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente, compresi i prestiti di denaro, a condizione che gli interessi non superino il saggio legale;
  • 19)i servizi di vigilanza effettuati da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attivita';
  • 20)le prestazioni di servizi mediante macchine agricole rese ad imprese agricole, singole o associate;
  • 21)le prestazioni inerenti e connesse all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato e delle operazioni di sorte locali autorizzate. Sono inoltre esenti dall'imposta le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, in quanto assoggettate all'imposta unica prevista nella legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, nonche' le operazioni inerenti e connesse all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco e all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' compresa nell'imposta sugli spettacoli.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva

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1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
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  4. 17 gennaio 202518 giugno 2025per 5 mesi
  5. 28 dicembre 202417 gennaio 2025per 20 giorni
  6. 29 febbraio 202428 dicembre 2024per 10 mesi
  7. 6 luglio 202329 febbraio 2024per 8 mesi
  8. 23 agosto 20226 luglio 2023per 11 mesi
  9. 16 luglio 202223 agosto 2022per un mese
  10. 22 giugno 202216 luglio 2022per 24 giorni
  11. 1 gennaio 202222 giugno 2022per 6 mesi
  12. 21 dicembre 20211 gennaio 2022per 11 giorni
  13. 30 giugno 202121 dicembre 2021per 6 mesi
  14. 25 dicembre 201930 giugno 2021per un anno
  15. 27 ottobre 201925 dicembre 2019per un mese
  16. 6 dicembre 201727 ottobre 2019per un anno
  17. 3 agosto 20176 dicembre 2017per 4 mesi
  18. 24 giugno 20173 agosto 2017per un mese
  19. 1 gennaio 201724 giugno 2017per 6 mesi
  20. 21 agosto 20141 gennaio 2017per 2 anni
  21. 26 gennaio 201321 agosto 2014per un anno
  22. 1 gennaio 201326 gennaio 2013per 25 giorni
  23. 19 dicembre 20121 gennaio 2013per 13 giorni
  24. 12 agosto 201219 dicembre 2012per 4 mesi
  25. 25 marzo 201212 agosto 2012per 5 mesi
  26. 1 gennaio 201125 marzo 2012per un anno
  27. 26 maggio 20101 gennaio 2011per 7 mesi
  28. 1 gennaio 200826 maggio 2010per 2 anni
  29. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  30. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  31. 1 gennaio 200112 agosto 2006per 6 anni
  32. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  33. 1 giugno 200010 dicembre 2000per 6 mesi
  34. 5 febbraio 20001 giugno 2000per 4 mesi
  35. 9 marzo 19995 febbraio 2000per 11 mesi
  36. 15 maggio 19989 marzo 1999per 10 mesi
  37. 1 gennaio 199815 maggio 1998per 4 mesi
  38. 30 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  39. 4 ottobre 199730 novembre 1997per un mese
  40. 14 marzo 19974 ottobre 1997per 7 mesi
  41. 1 gennaio 199714 marzo 1997per 2 mesi
  42. 17 agosto 19961 gennaio 1997per 5 mesi
  43. 1 gennaio 199617 agosto 1996per 8 mesi
  44. 1 dicembre 19951 gennaio 1996per un mese
  45. 24 febbraio 19951 dicembre 1995per 9 mesi
  46. 24 gennaio 199524 febbraio 1995per un mese
  47. 1 dicembre 199424 gennaio 1995per un mese
  48. 1 gennaio 19941 dicembre 1994per 11 mesi
  49. 30 ottobre 19931 gennaio 1994per 2 mesi
  50. 27 gennaio 199130 ottobre 1993per 3 anni
  51. 29 giugno 199027 gennaio 1991per 7 mesi
  52. 30 aprile 198929 giugno 1990per un anno
  53. 10 novembre 198830 aprile 1989per 6 mesi
  54. 14 maggio 198810 novembre 1988per 6 mesi
  55. 2 marzo 198314 maggio 1988per 5 anni
  56. 1 gennaio 19832 marzo 1983per 2 mesi
  57. 1 gennaio 19821 gennaio 1983per un anno
  58. 1 gennaio 19811 gennaio 1982per un anno
  59. 31 dicembre 19801 gennaio 1981per 1 giorno
  60. 1 marzo 198031 dicembre 1980per 10 mesi
  61. 4 aprile 19791 marzo 1980per 11 mesi
  62. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  63. 1 gennaio 19751 febbraio 1979per 4 anni
  64. 29 dicembre 19741 gennaio 1975per 3 giorni
  65. 11 novembre 197229 dicembre 1974per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art10 · fonte su Normattiva