Art. 10 ivaOperazioni esenti dall'imposta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1988 al 30 aprile 1989. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dall'imposta:

  • 1)le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonche' la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  • 2)le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
  • 3)le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;
  • 4)le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;
  • 5)le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
  • 6)le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilita' o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;25
  • 7)le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;25
  • 8)le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati. L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie;
  • 9)le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto;2541
  • 10)le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali;25
  • 11)le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
  • 12)le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
  • 13)le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
  • 14)le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni.
  • 15)le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;
  • 16)le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale;
  • 17)le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • 18)le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  • 19)le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;50
  • 20)le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
  • 21)le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
  • 22)le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;
  • 23)le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
  • 24)le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
  • 25)NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;
  • 26)le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952;
  • 27)le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. ((27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi.)) 2329a
Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

23

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94

25

Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

L. 29 febbraio 1980, n. 31

29a

La L. 29 febbraio 1980, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687".

D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897

33a

Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1981.

D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954

41

Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954

41

Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.

D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154

50

Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tra le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da societa' di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di disadattamento e di devianza".

Testo vigente dal 10 novembre 1988 al 30 aprile 1989 · versione 64 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

65 versioni dal 1972

versione dal 11 novembre 1972versione dal 29 dicembre 1974versione dal 1 gennaio 1975versione dal 1 febbraio 1979versione dal 4 aprile 1979versione dal 1 marzo 1980versione dal 31 dicembre 1980versione dal 1 gennaio 1981versione dal 1 gennaio 1982versione dal 1 gennaio 1983versione dal 2 marzo 1983versione dal 14 maggio 1988versione dal 10 novembre 1988versione dal 30 aprile 1989versione dal 29 giugno 1990versione dal 27 gennaio 1991versione dal 30 ottobre 1993versione dal 1 gennaio 1994versione dal 1 dicembre 1994versione dal 24 gennaio 1995versione dal 24 febbraio 1995versione dal 1 dicembre 1995versione dal 1 gennaio 1996versione dal 17 agosto 1996versione dal 1 gennaio 1997versione dal 14 marzo 1997versione dal 4 ottobre 1997versione dal 30 novembre 1997versione dal 1 gennaio 1998versione dal 15 maggio 1998versione dal 9 marzo 1999versione dal 5 febbraio 2000versione dal 1 giugno 2000versione dal 10 dicembre 2000versione dal 1 gennaio 2001versione dal 12 agosto 2006versione dal 1 gennaio 2007versione dal 1 gennaio 2008versione dal 26 maggio 2010versione dal 1 gennaio 2011versione dal 25 marzo 2012versione dal 12 agosto 2012versione dal 19 dicembre 2012versione dal 1 gennaio 2013versione dal 26 gennaio 2013versione dal 21 agosto 2014versione dal 1 gennaio 2017versione dal 24 giugno 2017versione dal 3 agosto 2017versione dal 6 dicembre 2017versione dal 27 ottobre 2019versione dal 25 dicembre 2019versione dal 30 giugno 2021versione dal 21 dicembre 2021versione dal 1 gennaio 2022versione dal 22 giugno 2022versione dal 16 luglio 2022versione dal 23 agosto 2022versione dal 6 luglio 2023versione dal 29 febbraio 2024versione dal 28 dicembre 2024versione dal 17 gennaio 2025versione dal 18 giugno 2025versione dal 13 dicembre 2025versione dal 1 gennaio 2027
1972oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 13 dicembre 20251 gennaio 2027per un anno
  3. 18 giugno 202513 dicembre 2025per 6 mesi
  4. 17 gennaio 202518 giugno 2025per 5 mesi
  5. 28 dicembre 202417 gennaio 2025per 20 giorni
  6. 29 febbraio 202428 dicembre 2024per 10 mesi
  7. 6 luglio 202329 febbraio 2024per 8 mesi
  8. 23 agosto 20226 luglio 2023per 11 mesi
  9. 16 luglio 202223 agosto 2022per un mese
  10. 22 giugno 202216 luglio 2022per 24 giorni
  11. 1 gennaio 202222 giugno 2022per 6 mesi
  12. 21 dicembre 20211 gennaio 2022per 11 giorni
  13. 30 giugno 202121 dicembre 2021per 6 mesi
  14. 25 dicembre 201930 giugno 2021per un anno
  15. 27 ottobre 201925 dicembre 2019per un mese
  16. 6 dicembre 201727 ottobre 2019per un anno
  17. 3 agosto 20176 dicembre 2017per 4 mesi
  18. 24 giugno 20173 agosto 2017per un mese
  19. 1 gennaio 201724 giugno 2017per 6 mesi
  20. 21 agosto 20141 gennaio 2017per 2 anni
  21. 26 gennaio 201321 agosto 2014per un anno
  22. 1 gennaio 201326 gennaio 2013per 25 giorni
  23. 19 dicembre 20121 gennaio 2013per 13 giorni
  24. 12 agosto 201219 dicembre 2012per 4 mesi
  25. 25 marzo 201212 agosto 2012per 5 mesi
  26. 1 gennaio 201125 marzo 2012per un anno
  27. 26 maggio 20101 gennaio 2011per 7 mesi
  28. 1 gennaio 200826 maggio 2010per 2 anni
  29. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  30. 12 agosto 20061 gennaio 2007per 5 mesi
  31. 1 gennaio 200112 agosto 2006per 6 anni
  32. 10 dicembre 20001 gennaio 2001per 22 giorni
  33. 1 giugno 200010 dicembre 2000per 6 mesi
  34. 5 febbraio 20001 giugno 2000per 4 mesi
  35. 9 marzo 19995 febbraio 2000per 11 mesi
  36. 15 maggio 19989 marzo 1999per 10 mesi
  37. 1 gennaio 199815 maggio 1998per 4 mesi
  38. 30 novembre 19971 gennaio 1998per un mese
  39. 4 ottobre 199730 novembre 1997per un mese
  40. 14 marzo 19974 ottobre 1997per 7 mesi
  41. 1 gennaio 199714 marzo 1997per 2 mesi
  42. 17 agosto 19961 gennaio 1997per 5 mesi
  43. 1 gennaio 199617 agosto 1996per 8 mesi
  44. 1 dicembre 19951 gennaio 1996per un mese
  45. 24 febbraio 19951 dicembre 1995per 9 mesi
  46. 24 gennaio 199524 febbraio 1995per un mese
  47. 1 dicembre 199424 gennaio 1995per un mese
  48. 1 gennaio 19941 dicembre 1994per 11 mesi
  49. 30 ottobre 19931 gennaio 1994per 2 mesi
  50. 27 gennaio 199130 ottobre 1993per 3 anni
  51. 29 giugno 199027 gennaio 1991per 7 mesi
  52. 30 aprile 198929 giugno 1990per un anno
  53. 10 novembre 198830 aprile 1989per 6 mesi
  54. 14 maggio 198810 novembre 1988per 6 mesi
  55. 2 marzo 198314 maggio 1988per 5 anni
  56. 1 gennaio 19832 marzo 1983per 2 mesi
  57. 1 gennaio 19821 gennaio 1983per un anno
  58. 1 gennaio 19811 gennaio 1982per un anno
  59. 31 dicembre 19801 gennaio 1981per 1 giorno
  60. 1 marzo 198031 dicembre 1980per 10 mesi
  61. 4 aprile 19791 marzo 1980per 11 mesi
  62. 1 febbraio 19794 aprile 1979per 2 mesi
  63. 1 gennaio 19751 febbraio 1979per 4 anni
  64. 29 dicembre 19741 gennaio 1975per 3 giorni
  65. 11 novembre 197229 dicembre 1974per 2 annitesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art10 · fonte su Normattiva