Art. 18 iva

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Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. La rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura e per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art18 · fonte su Normattiva