Art. 18 iva
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 285 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1972
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - ESENZIONE DAI TRIBUTI PER GLI ATTI, DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - CONTRIBUTO ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SUI COMPENSI PER L'ATTIVITÀ DIFENSIVA DELL'AVVOCATO - MANCATA ESTENSIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - CARENTE MOTIVAZIONE, DA PARTE DELL'ARBITRO RITUALE REMITTENTE, SULLA PROPRIA COMPETENZA A CONOSCERE DELLE QUESTIONI INCIDENTALI RELATIVE AD OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI, IN BASE ALLA DISCIPLINA APPLICABILE 'RATIONE TEMPORIS' - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA GIÀ RISCONTRATO IN ORDINE AD UNA PRECEDENTE ORDINANZA DEL MEDESIMO REMITTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'arbitro nel corso di un giudizio per arbitrato rituale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dovuti sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato, l'esenzione dai tributi prevista riguardo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti [...] diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898», oltre che relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel sollevare nuovamente la questione, già dichiarata, con l'ord. n. 298 del 2005, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, per non avere l'arbitro dato adeguatamente conto della propria competenza a conoscere incidentalmente dei rapporti tributari e previdenziali non compromettibili in arbitri, il rimettente non ha infatti posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza allora riscontrato. Infatti, l'affermazione, contenuta in un "lodo parziale" emesso nel medesimo procedimento e richiamata dal remittente per motivare la propria competenza, secondo cui non sussistono questioni sottratte alla competenza dell'arbitro rimettente, è irrilevante, perché riguarda, in base all'ordinanza di rimessione, solo le questioni compromettibili in arbitri di natura meramente privatistica relative alla rivalsa per l'IVA e al contributo previdenziale, e non la competenza a conoscere anche delle questioni incidentali relative alle obbligazioni tributarie e previdenziali escluse dalla cognizione arbitrale ai sensi del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., e alla quale fa riferimento l'ord. n. 298 del 2005. Né l'ordinanza di rimessione è sufficientemente motivata sulla dichiarata insussistenza di questioni che impongano la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., perché non chiarisce quale sia l'effettivo contenuto del «lodo parziale»: a dette carenze di motivazione, d'altra parte, la Corte costituzionale non può sopperire con l'esame del «lodo parziale» cui fa rinvio il rimettente per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. > >- Per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale non può prendere in esame atti diversi da essa: ordinanze n. 164/2006, n. 453, n. 423, n. 364 e n. 166/2005, n. 279/2000.
Riguarda ancheart. 11 legge 576/1980art. 17 Testo unico IVAart. 19 legge 74/1987
IMPOSTE E TASSE - ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEL DIFENSORE NEI GIUDIZI DI SCIOGLIMENTO DI MATRIMONIO - ASSOGGETTAMENTO AD IVA E A CONTRIBUTO PREVIDENZIALE - MANCATA ESTENSIONE DELLE ESENZIONI PREVISTE DALL’ART. 19 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - DENUNCIATO DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN ARBITRATO RITUALE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA L’AFFERMATA COMPETENZA DELL’ARBITRO A CONOSCERE IN VIA INCIDENTALE QUESTIONI TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio. Infatti, l’ordinanza di rimessione, emessa nel corso di un arbitrato rituale, presenta una motivazione manifestamente insufficiente in ordine all'affermata competenza dell'arbitro a conoscere delle questioni tributarie e previdenziali in via incidentale.
Riguarda ancheart. 19 legge 74/1987art. 11 legge 576/1980art. 17 Testo unico IVA
Imposta sul valore aggiunto (iva) - Prestazioni professionali - Prestazioni difensive nel processo penale - Assoggettamento all'imposta - Azione in via di rivalsa sul beneficiario del servizio - Mancata esenzione dall'imposta, a differenza di altre prestazioni sottratte all'imposizione .per motivi di rilevante utilità culturale e sociale/, in conformita' della delega legislativa - Denuncia di contrasto con i principw della legge delega, con disparità di trattamento nella garanzia di diritti inviolabili, nella specie del diritto di difesa - Censure dirette a una norma priva di rilevanza nel giudizio 'a quo' - Assenza di censure specifiche all'unica disposizione che potrebbe essere rilevante nello stesso giudizio - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impugnati, in riferimento all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui non estendono al difensore dell'imputato l'esenzione dall'imposta prevista per gli esercenti le professioni sanitarie. La normativa denunciata (ad eccezione dell'art. 18 d.P.R. cit., cui pero' nessuna specifica censura e' stata rivolta) attiene al rapporto sottostante relativo alla debenza del tributo (sul quale la cognizione appartiene al giudice tributario) e non viene quindi in applicazione nel processo civile 'a quo', in cui si fa valere dal professionista il suo diritto di rivalsa nei confronti del cliente.
Riguarda ancheart. 1 Testo unico IVAart. 3 Testo unico IVAart. 10 Testo unico IVA
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzio…
ECLI:IT:COST:2006:303 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzio…
ECLI:IT:COST:2005:298 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice di pace di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Co…
ECLI:IT:COST:2000:316 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 55 — articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. 2. Per …
Art. 27
imponibile (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 16 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441) 1. …
Art. 72
delle operazioni (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella…
Art. 21 — Fatturazione delle operazioni
Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa, per …
Art. 13 — Base imponibile
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e` costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti…
Art. 31
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997) 1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art18 · fonte su Normattiva