Art. 20 iva
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((Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, escluse le cessioni di beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26)). L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27.
Testo vigente dal 11 dicembre 1977 al 1 febbraio 1979 · versione 19 su Normattiva