Art. 40 iva
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Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul lavoro aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione del contribuente. Per i soggetti non residenti nello Stato e' competente l'ufficio provinciale di Roma. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nel giorno in cui siano pervenuti all'ufficio competente.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva