Art. 40 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul lavoro aggiunto nella cui circoscrizione si trova ((il domicilio fiscale ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)). Per i soggetti non residenti nello Stato e' competente l'ufficio provinciale di Roma. 5 Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nel giorno in cui siano pervenuti all'ufficio competente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

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Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art40 · fonte su Normattiva