Art. 74-bis iva
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 285 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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6 versioni dal 1974
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA DI VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VENDITE FALLIMENTARI - APPLICABILITA' DEL TRIBUTO - ASSUNTO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DELEGATO DEL FALLIMENTO PER L'EMANAZIONE O MENO DI PROVVEDIMENTO NON GIURISDIZIONALE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilita' dell'IVA e' invece riferita alle cessioni di beni effettuate nell'"esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76, 77, primo comma, e 87, quinto comma, Cost., in quanto la questione e' stata sollevata nel corso di un procedimento fallimentare, dal giudice delegato, in merito alla richiesta, da parte del curatore, di un provvedimento ex art. 25 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare") chiaramente da emanarsi nell'ambito di una mera potesta' direttiva e percio' privo delle connotazioni di esercizio della funzione giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 687/1974art. 1 d.P.R. 24/1979art. 1 legge 825/1971art. 5 legge 825/1971
IMPOSTA DI VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VENDITE FALLIMENTARI - APPLICABILITA' DEL TRIBUTO - ASSUNTO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - INSUSSISTENZA - CONFIGURAZIONE DEL FENOMENO IMPOSITIVO - LIQUIDAZIONE DA FALLIMENTO E NORMALE ESERCIZIO DI IMPRESA - EQUIPARAZIONE NEL CAMPO TRIBUTARIO - GIUSTIFICAZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
I principi regolanti i rapporti privati in genere non si trapiantano per cio' stesso, integralmente, nella normativa tributaria, cosicche' il fenomeno impositivo, viene sovente a incidere nella realta' economica, con una disciplina che puo' divergere e financo ampliare - per gli interessi sociali che vi sono coinvolti - il corpus di regole comuni. Nel caso, quindi, il legislatore tributario ha ragionevolmente mostrato, con stretto riferimento all'imposta sul valore aggiunto (e a tanto conforta anche recente giurisprudenza della Corte di cassazione), di non voler distinguere tra l'attivita' gestionale dell'impresa e il momento della sua liquidazione, ancorche' coattiva: ma, per gli specifici intenti di prelievo fiscale, cui si riconducono i principi normativi relativi, ha proiettato in un unicum le due fasi, di gestione, cioe', e di liquidazione, per cui nessun eccesso di delega appare essersi prodotto nel fatto di aver previsto l'applicabilita' dell'imposta del valore aggiunto alle vendite fallimentari. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 74 bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - come introdotto dall'art. 1 d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 - denunciato in quanto, avendo esteso il regime IVA alle vendite fallimentari, si porrebbe in contrasto con gli artt. 1 e 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 - a norma dei quali l'applicabilita' dell'IVA e' invece riferita alle cessioni di beni effettuate ne. "esercizio di impresa" - con violazione degli artt. 76 e 87. - S. n. 42/1980.
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 687/1974art. 1 d.P.R. 24/1979art. 1 legge 825/1971art. 5 legge 825/1971
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 140
per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa (articolo 74-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione…
Art. 237 — Liquidazione coatta amministrativa
… dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore …
Art. 2394-bis — Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali
In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore…
Art. 196 — Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude…
Art. 343 — Liquidazione coatta amministrativa
… dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano …
Art. 99 — Liquidazione coatta amministrativa
… capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita'…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art74bis · fonte su Normattiva