Art. 110
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Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per alcun titolo ne puo' essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 17 maggio 1973 · versione 0 su Normattiva