Art. 213

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L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, nelle misure seguenti: per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni, lire settecento; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire quattrocento. Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a lire novecento e a lire cinquecentoventicinque. Il giorno in cui avviene l'infortunio non e' compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonche' da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione, come previsto dall'articolo 73.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 13 marzo 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art213 · fonte su Normattiva