Art. 215

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Per i casi di inabilita' permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita di inabilita', sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6. A decorrere dal 1 luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7. Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 13 marzo 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art215 · fonte su Normattiva