Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni in agricoltura - Rendita per inabilità permanente - Base retributiva per la liquidazione della rendita - Criterio di determinazione - Decorrenza dal 1° giugno 1993 - Prospettata disparità di trattamento dei lavoratori infortunati - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, laddove, in materia di rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro in agricoltura, individua, con decorrenza dal 1° giugno 1993, la base retributiva per la liquidazione della rendita medesima, non più con riferimento alla retribuzione annua convenzionale prevista dall'art. 215 del testo unico n. 1124 del 1965, ma al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'art. 116 dello stesso testo unico. Infatti secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo: a) non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sé, a differenziare le situazioni soggettive; b) non vale lamentare l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, poiché il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (non valicato nel caso in esame). - Sul punto della successione delle leggi nel tempo v. citata sentenza n. 376/2001, mentre sulla disciplina transitoria v. citata ordinanza n. 327/2001.
Riguarda ancheart. 74 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 205 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 14 d.l. 155/1993art. 116 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - RENDITA PER INABILITA' PERMANENTE PARZIALE CONSEGUENTE AD INFORTUNI SUL LAVORO - REQUISITO DELLA SUSSISTENZA DI UNA RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO DI GRADO SUPERIORE AL 15% - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI INFORTUNI OCCORSI AL LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 215. LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 457, ART. 5. D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 74. - COST., ARTT. 3, 38, COMMA SECONDO, 35, COMMA PRIMO.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI. Le due attivita', agricola e industriale, non possono essere differenziate ne' quanto ad entita' del rischio ad esse inerente - avuto anche riguardo all'ambito di diffusione raggiunto dalla meccanizzazione dell'agricoltura - ne' quanto ad incidenza della riduzione della capacita' lavorativa sulla residua capacita' di guadagno. Ed infatti, il legislatore del 1972 ha eliminato la disparita' di trattamento lamentata dal giudice remittente, fissando (art. 5 legge 8 agosto 1972, n. 457) il grado di invalidita' permanente che da' titolo alla corresponsione della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura "in misura superiore al 10 per cento", pari, cioe', a quella prevista per gli infortuni sul lavoro nell'industria dall'art. 74, comma secondo, t.u. n. 1124 del 1965. Va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., l'art. 215, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, per i casi di infortuni sul lavoro in agricoltura, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado di invalidita' permanente superiore al 15 per cento, anziche' al 10 per cento, come previsto per il settore industriale.
Riguarda ancheart. 74 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 5 legge 457/1972
LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 215 - INTERPRETAZIONE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
In base alla legislazione vigente prima della emanazione del nuovo T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i proprietari, i mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, ossia la categoria di persone indicate nella lett. b dell'art. 1 del R.D.Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, avevano diritto alla indennita' per invalidita' permanente totale o parziale con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della invalidita' temporanea e non dal giorno dell'infortunio. Tale essendo lo stato della passata legislazione - nelle conclusioni cui la Corte e' pervenuta attraverso la interpretazione della dizione "con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea", usata dall'art. 24 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 - e' evidente che l'art. 215 del citato nuovo T.U. del 1965, la' dove dispone che la rendita per invalidita' permanente dovuta per gli infortuni in agricoltura decorre "dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilita' temporanea assoluta" non peggiora il trattamento assicurativo spettante alla suddetta categoria di assistiti dall'I.N.A.I.L.. Pertanto l'art. 215 non si rivela in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della legge delega 19 gennaio 1963, n. 15, nella parte in cui dispone: "Le norme delegate non possono disporre comunque la diminuzione od il peggioramento delle prestazioni previste dall'ordinamento attuale a favore dei beneficiari dell'assicurazione", e, conseguentemente, non e' fondata la denunciata violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione da parte del legislatore delegato.