Art. 215

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Per i casi di inabilita' permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, e' corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, una rendita di inabilita', sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6. A decorrere dal 1 luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di retribuzione di cui all'allegato n. 7. Dalla data del 1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1977, n. 37

11

con decorrenza dal 10 gennaio 1977

La L. 16 febbraio 1977, n. 37 ha disposto (con l'art. 3) che "Con effetto dal 10 gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilita' permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di eta' non superiore a sedici anni e' equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni."

Testo vigente dal 13 marzo 1977 al 29 dicembre 1988 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art215 · fonte su Normattiva